Art. 80 · Allestimento e resa dei conti
Convenzione

Art. 80

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Allestimento e resa dei conti

In vigore dal 15 nov 1977
. (Allestimento e resa dei conti) 557 1. Le amministrazioni dei Membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d'accordo sull'ammontare dei loro crediti e dei loro debiti. 558 2. I conti relativi ai debiti e agli erediti, di cui al numero 557, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.
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