Art. 73 · Trattamento degli affari delle commissioni di studi
Convenzione

Art. 73

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Trattamento degli affari delle commissioni di studi

In vigore dal 15 nov 1977
. (Trattamento degli affari delle commissioni di studi) 401 1. Le questioni affidate alle commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza. 402 2. Tuttavia, l'assemblea plenaria può impartire appropriate direttive concernenti le riunioni di commissioni di studi, che sembrino necessarie per trattare gruppi importanti di questioni. 403 Di regola, nell'intervallo tra due assemblee plenarie, una commissione di studi non tiene più di due riunioni, compresa la sua riunione finale che precede l'assemblea plenaria. 404 Inoltre, se dopo un'assemblea plenaria un relatore principale è del parere che una o parecchie riunioni della sua commissione di studi, non previste dall'assemblea plenaria, siano necessarie per discutere verbalmente questioni che non hanno potuto essere trattate per corrispondenza, può proporre, con l'autorizzazione della sua amministrazione e dopo aver sentito il direttore interessato e i Membri della sua commissione, una riunione in un luogo adatto, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo le spese. 405 3. L'assemblea plenaria può, in caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro misti per lo studio delle questioni che richiedono la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi. 406 4. Dopo aver consultato il segretario generale, il direttore d'un Comitato consultivo, d'intesa con i relatori principali delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle riunioni del gruppo delle commissioni di studi che devono riunirsi in uno stesso luogo durante lo stesso periodo. 407 5. Il direttore trasmette i rapporti finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni che vi hanno partecipato. Questi rapporti sono inviati il più presto possibile e, in ogni caso, in modo che giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della prossima assemblea plenaria. Si può derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dell'assemblea plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto nelle condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria.
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