Convenzione
Art. 71
47 / 101Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie)
394 1. Le lingue da usarsi durante le assemblee plenarie sono quelle previste negli .
395 I documenti preparatori delle commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti pubblicati in seguito a quest'ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti nelle tre lingue di lavoro dell'Unione.
396 2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati nei numeri 9 e 155. Tuttavia, quando un Paese membro dell'Unione non è rappresentato da un'amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute di questo Paese hanno, insieme e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 376.
397 3. Le disposizioni dei numeri 370 a 373 relative alle procure si applicano alle assemblee plenarie.
Storico versioni
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