Convenzione›Parte PRIMA
Art. 7
65 / 101Conferenze amministrative
In vigore dal 15 nov 1977
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(Conferenze amministrative)
41 1. Le conferenze amministrative dell'Unione comprendono;
a) le conferenze amministrative mondiali;
42 b) le conferenze amministrative regionali.
43 2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per elaborare particolari problemi delle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte all'ordine del giorno. Le risoluzioni prese devono, in ogni caso, essere conformi ai disposti della Convenzione.
44 3. L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa mondiale può comprendere:
a) la revisione parziale dei regolamenti amministrativi elencati al numero 571;
45 b) eccezionalmente, la revisione completa di uno o parecchi di questi regolamenti;
46 c) ogni altra questione di carattere mondiale di competenza della conferenza.
47 L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa regionale deve comprendere unicamente questioni particolari delle telecomunicazioni di natura regionale, comprese le direttive destinate al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze per quanto concerne il suo operato nella regione pertinente, sempre che tali direttive non pregiudichino gli interessi di altre regioni. Inoltre, le decisioni di una simile conferenza devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dei regolamenti amministrativi.
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