Art. 61 · Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante
Convenzione

Art. 61

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Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante

In vigore dal 15 nov 1977
. (Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante) 327 1. Le disposizioni dei numeri 315 a 321 sono applicabili alle conferenze amministrative. 328 Tuttavia, il termine previsto per l'invio degli inviti può essere ridotto, ove occorra, a sei mesi. 329 I Membri dell'Unione possono informare le aziende private da esse riconosciute dell'invito che è stato loro trasmesso. 330 2. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, può inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a inviare osservatori per partecipare alla conferenza con voto consultivo. 331 Le organizzazioni internazionali interessate presentano al Governo invitante una domanda d'ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data della notificazione. 332 Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione è presa dalla conferenza stessa. 333 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative: a) le delegazioni specificate nell'allegato 2; 334 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 335 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'; 336 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319; 337 e) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 330 a 332; 338 f) i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono; 339 g) gli organismi permanenti dell'Unione, alle condizioni previste al numero 322.
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