Convenzione
Art. 61
37 / 101Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante
In vigore dal 15 nov 1977
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(Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante)
327 1. Le disposizioni dei numeri 315 a 321 sono applicabili alle conferenze amministrative.
328 Tuttavia, il termine previsto per l'invio degli inviti può essere ridotto, ove occorra, a sei mesi.
329 I Membri dell'Unione possono informare le aziende private da esse riconosciute dell'invito che è stato loro trasmesso.
330 2. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, può inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a inviare osservatori per partecipare alla conferenza con voto consultivo.
331 Le organizzazioni internazionali interessate presentano al Governo invitante una domanda d'ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data della notificazione.
332 Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione è presa dalla conferenza stessa.
333 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative:
a) le delegazioni specificate nell'allegato 2;
334 b) gli osservatori delle Nazioni Unite;
335 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all';
336 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319;
337 e) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 330 a 332;
338 f) i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono;
339 g) gli organismi permanenti dell'Unione, alle condizioni previste al numero 322.
Storico versioni
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