Convenzione›Parte SECONDA
Art. 58
81 / 101Comitati consultivi internazionali
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Comitati consultivi internazionali)
303 1. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato mediante:
a) l'assemblea plenaria, che si riunisce normalmente ogni tre
anni. Quando una conferenza amministrativa mondiale
corrispondente è stata convocata, la riunione dell'assemblea
plenaria è tenuta, se possibile, almeno otto mesi prima di questa conferenza;
304 b) le commissioni di studi istituite dall'assemblea plenaria per trattare le questioni da esaminare;
305 c) un direttore eletto dall'assemblea plenaria, inizialmente per un periodo equivalente a due volte la durata tra due assemblee plenarie consecutive, normalmente per sei anni. Egli è rieleggibile a ciascuna delle assemblee plenarie successive e, ove fosse rieletto, resta in carica fino alla seguente assemblea plenaria, normalmente per tre anni. Se il posto diviene inopinatamente vacante, l'assemblea plenaria seguente elegge il nuovo direttore;
306 d) un segretariato specializzato che assiste il direttore;
307 e) laboratori o impianti tecnici istituiti dall'Unione.
308 2. Le questioni studiate da ogni Comitato consultivo internazionale, e sulle quali è incaricato di emettere pareri, gli sono poste dalla Conferenza di plenipotenziari, da una conferenza amministrativa, dal Consiglio d'amministrazione, da un altro Comitato consultivo o dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Tali questioni si aggiungono a quelle che l'assemblea plenaria del Comitato consultivo interessato ha deciso di prendere in considerazione, o, nell'intervallo delle assemblee plenarie, a quelle la cui iscrizione è stata chiesta o approvata da almeno 20 Membri dell'Unione.
309 A domanda dei Paesi interessati, ogni Comitato consultivo può parimenti eseguire studi e dare consigli su questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di questi Paesi. Lo studio di tali questioni è disciplinato dai disposti del numero 308.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-58