Art. 56 · Segretariato generale
ConvenzioneParte SECONDA

Art. 56

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Segretariato generale

In vigore dal 15 nov 1977
. (Segretariato generale) 262 1. Il segretario generale: a) coordina le attività dei differenti organismi permanenti dell'Unione con i consigli e l'assistenza del Comitato di coordinazione di cui al numero 80, al fine di assicurare un impiego il più possibile efficace ed economico del personale, dei fondi e degli altri introiti dell'Unione: 263 b) organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di tale Segretariato, conformandosi alle direttive date dalla Conferenza di plenipotenziari e ai regolamenti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; 264 c) prende le misure amministrative circa la costituzione dei segretariati specializzati degli organismi permanenti e nomina il personale di tali segretariati d'intesa con il capo di ogni organismo permanente e basandosi sulla scelta di quest'ultimo, la decisione finale di nomina o di licenziamento spettando al segretario generale; 265 d) comunica al Consiglio d'amministrazione ogni decisione presa dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate che riguardi le condizioni di servizio, d'indennità e di pensioni del regime comune. 266 e) bada che siano applicati i regolamenti amministrativi e finanziari approvati dal Consiglio d'amministrazione. 267 f) fornisce pareri giuridici agli organi dell'Unione; 268 g) vigila, per i bisogni della gestione amministrativa, sul personale della sede dell'Unione, al fine di assicurare un'utilizzazione il più possibile efficace di tale personale e di applicargli le condizioni d'impiego del regime comune. Il personale designato per assistere direttamente i direttori dei Comitati consultivi internazionali e il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze lavora agli ordini diretti degli alti funzionari interessati, ma conformemente alle direttive amministrative generali del Consiglio d'amministrazione e del segretario generale; 269 h) nell'interesse generale dell'Unione e, dopo aver consultato il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze o il direttore del Comitato consultivo di cui si tratta, assegna temporaneamente funzionari ad altri compiti in funzione delle fluttuazioni del lavoro alla sede dell'Unione. Il segretario generale segnala al Consiglio d'amministrazione tali assegnazioni temporanee e le loro conseguenze finanziarie; 270 i) sbriga il lavoro di segretario che precede e segue le conferenze dell'Unione; 271 j) organizza, se necessario in collaborazione con il governo che ha fatto l'invito, il segretariato delle conferenze dell'Unione e, in collaborazione con il capo dell'organismo permanente interessato, fornisce i servizi necessari alle riunioni di ogni organismo permanente dell'Unione, ricorrendo, nella misura in cui lo ritiene necessario, al personale dell'Unione, conformemente al numero 269. Il segretario generale può parimenti, a domanda e in virtù di un contratto, organizzare il segretariato di ogni altra riunione concernente le telecomunicazioni; 272 k) tiene aggiornate le nomenclature ufficiali compilate secondo le informazioni fornite a tale scopo dagli organismi permanenti dell'Unione o dalle amministrazioni, esclusi gli schedari di consultazione e qualsiasi altro incartamento indispensabile che possono riferirsi alle funzioni del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze; 273 l) pubblica i principali rapporti degli organismi permanenti dell'Unione come anche i pareri e le istruzioni d'esercizio da utilizzare nei servizi internazionali delle telecomunicazioni che dipendono da tali pareri; 274 m) pubblica gli accordi internazionali e regionali concernenti le telecomunicazioni che gli sono comunicati dalle parti interessate e tiene aggiornati i documenti che ad essi si riferiscono; 275 n) pubblica le norme tecniche del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, e qualsiasi altra documentazione concernente l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze, quale è stata elaborata dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze in esecuzione delle sue funzioni; 276 o) compila, pubblica e tiene aggiornati facendo capo, se necessario, ad altri organismi permanenti dell'Unione: 1. Una documentazione che indichi la composizione e la struttura dell'Unione; 277 2. le statistiche generali e i documenti ufficiali di servizio dell'Unione specificati nei Regolamenti amministrativi; 278 3. tutti gli altri documenti la cui compilazione è prescritta dalle conferenze e dal Consiglio, d'amministrazione; 279 p) raccoglie e pubblica, in forma appropriata, le informazioni nazionali e internazionali concernenti le telecomunicazioni nel mondo intero; 280 q) raccoglie e pubblica, in collaborazione con gli altri organismi permanenti dell'Unione, le informazioni di carattere tecnico o amministrativo che possano essere particolarmente utili ai Paesi in via di sviluppo, al fine di aiutarli a migliorare le loro reti delle telecomunicazioni. L'attenzione di questi Paesi sarà parimenti attirata sulle possibilità offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici delle Nazioni Unite; 281 r) raccoglie e pubblica tutte le informazioni suscettibili di essere utili ai Membri, concernenti la messa in opera di mezzi tecnici allo scopo di ottenere il miglior rendimento dei servizi delle telecomunicazioni e soprattutto il migliore impiego possibile delle frequenze radioelettriche per diminuire i disturbi; 282 s) pubblica periodicamente, secondo le informazioni raccolte o che sono messe a sua disposizione, comprese quelle che può raccogliere da altre organizzazioni internazionali, un giornale d'informazione e di documentazione generali sulle telecomunicazioni; 283 t) stabilisce, dopo aver consultato il direttore del Comitato consultivo internazionale interessato o, a seconda del caso, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, la forma e la presentazione di tutte le pubblicazioni dell'Unione, tenendo, conto della loro natura e del loro contenuto come anche del modo di pubblicazione più appropriato e più economico; 284 u) prende le misure necessarie affinché i documenti pubblicati siano distribuiti in tempo utile; 285 v) dopo aver realizzato tutte le economie possibili, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione un progetto di bilancio di previsione annuale, il quale, dopo essere stato approvato dal Consiglio, è trasmesso a titolo informativo a tutti i Membri dell'Unione; 286 w) prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione piani di lavoro per l'avvenire relativi, alle principali attività esercitate alla sede dell'Unione conformemente alle direttive del Consiglio d'amministrazione; 287 x) nella misura in cui il Consiglio d'amministrazione lo giudica opportuno, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione analisi sui costi/benefici delle principali attività esercitate alla sede dell'Unione; 288 y) allestisce un rapporto di gestione finanziario, sottoposto ogni anno al Consiglio d'amministrazione, e un conto riassuntivo immediatamente prima di ciascuna Conferenza di plenipotenziari; detti rapporti, dopo verifica e approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, sono comunicati ai Membri e sottoposti alla prossima Conferenza dei plenipotenziari per esame e approvazione definitiva; 289 z) allestisce un rapporto annuale sull'attività dell'Unione, che viene trasmesso a tutti i Membri dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 290 a) svolge tutte le altre funzioni di segretariato dell'Unione. 291 2. Il segretario generale o il vicesegretario generale può assistere, a titolo consultivo, alle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e a tutte le Conferenze dell'Unione; il segretario generale o il suo rappresentante può partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre adunanze dell'Unione; la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio d'amministrazione è disciplinata dai disposti del numero 235.
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