Convenzione
Art. 50
33 / 101Composizione delle controversie
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Composizione delle controversie)
165 1. I Membri possono comporre le loro controversie, circa le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all', o in via diplomatica, o seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multilaterali conchiusi tra loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da essi stabilito di comune accordo.
166 2. Qualora non fosse accettato nessuno di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una controversia, può fare ricorso all'arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo, secondo il caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-50