Convenzione
Art. 47
30 / 101Denuncia della Convenzione
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Denuncia della Convenzione)
161 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito ha il diritto di denunciarla con una notificazione inviata al segretario generale per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione il segretario generale ne dà avviso agli altri Membri.
162 2. Questa denuncia ha effetto allo spirare del termine di un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-47