Convenzione
Art. 46
29 / 101Adesione alla Convenzione
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Adesione alla Convenzione)
159 1. II Governo di un Paese che non ha firmato la presente Convenzione può aderirvi in qualsiasi momento, riservate le disposizioni dell'.
160 2. Lo strumento di adesione è inviato per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale. L'adesione ha effetto, sempre che non sia stato convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica l'adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autentica dello strumento.
Storico versioni
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