Convenzione
Art. 35
18 / 101Disturbi nocivi
In vigore dal 15 nov 1977
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(Disturbi nocivi)
135 1. Tutte le stazioni, qualunque sia il loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare un servizio di radio comunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
136 2. Ogni Membro si impegna a esigere dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a tale scopo l'osservanza delle prescrizioni del numero 135.
137 3. Inoltre, i Membri riconoscono l'opportunità che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 135.
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