Convenzione
Art. 34
17 / 101Intercomunicazione
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Intercomunicazione)
132 1. Le stazioni che effettuano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato.
133 2. Tuttavia, per non intralciare il progresso, scientifico, le disposizioni del numero 132 non vietano l'uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purchè tale incapacità sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l'effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l'intercomunicazione.
134 3. Nonostante le disposizioni del numero 132, una stazione può essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, atteso lo scopo di questa o altra circostanza indipendente dal sistema impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-34