Convenzione
Art. 25
8 / 101Priorità delle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana
In vigore dal 15 nov 1977
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(Priorità delle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana)
120 I servizi internazionali delle telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta alle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nell'aria e nello spazio extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche d'urgenza eccezionale dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-25