Art. 20 · Sospensione del servizio
Convenzione

Art. 20

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Sospensione del servizio

In vigore dal 15 nov 1977
. (Sospensione del servizio) 111 Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretariato generale.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-20