Art. 2 · Diritti e obblighi dei Membri
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 2

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Diritti e obblighi dei Membri

In vigore dal 15 nov 1977
. (Diritti e obblighi dei Membri) 7 1. 1 Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione. 8 2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti: a) ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell'Unione, è eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell'Unione; 9 b) ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che fa parte del Consiglio d'amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio; 10 c) ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.
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