Convenzione
Art. 19
2 / 101Arresto delle telecomunicazioni
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Arresto delle telecomunicazioni)
109 1. I Membri si riservano il diritto di fermare la trasmissione di qualsiasi telegramma private che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l'ufficio di origine dell'arresto totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato.
110 2. I Membri si riservano altresì il diritto di interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume.
Storico versioni
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