Art. 16 · Lingue
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 16

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Lingue

In vigore dal 15 nov 1977
. (Lingue) 99 1. Le lingue ufficiali dell'Unione sono: l'inglese, il cinese, lo spagnolo, il francese e il russo. 100 Le lingue di lavoro dell'Unione sono: l'inglese, lo spagnolo e il francese. 101 In caso di contestazione, fa fede il testo francese. 102 2. I documenti definitivi delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative, i loro Atti finali, i loro protocolli, le loro risoluzioni, le loro raccomandazioni e i loro suggerimenti sono redatti nelle lingue ufficiali dell'Unione, in base a testi che si equivalgono tanto nella forma quanto nel contenuto. 103 Tutti gli altri documenti di queste conferenze sono redatti nelle lingue di lavoro dell'Unione. 104 3. I documenti ufficiali di servizio dell'Unione, previsti dai regolamenti amministrativi, sono pubblicati nelle cinque lingue ufficiali. 105 Tutti gli altri documenti di cui il segretario generale deve, conformemente alle sue attribuzioni, provvedere alla distribuzione generale, sono redatti nelle tre lingue di lavoro. 106 4. Nei dibattiti delle conferenze dell'Unione e nelle riunioni del suo Consiglio d'amministrazione e dei suoi Comitati consultivi internazionali, deve essere adoperato un sistema efficiente di traduzione simultanea nelle cinque lingue ufficiali. Tuttavia, quando tutti i partecipanti a una conferenza o a una riunione acconsentono, i dibattiti possono essere tenuti in un numero di lingue inferiore alle cinque lingue suddette. L'interpretazione tra queste lingue e l'arabo è assicurato alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative dell'Unione.
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