Art. 14 · Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione di conferenze e di altre riunioni
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 14

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Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione di conferenze e di altre riunioni

In vigore dal 15 nov 1977
. (Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione di conferenze e di altre riunioni) 88 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e la direzione dei loro dibattiti, le conferenze, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali applicano il regolamento interno compreso nel Regolamento generale. 89 2. Ogni conferenza, assemblea plenaria o riunione dei Comitati consultivi internazionali può adottare le regole che giudica indispensabili a complemento di quelle del regolamento interno. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni dalla Convenzione e del Regolamento generale; se si tratta di regole complementari adottate da assemblee plenarie e da commissioni di studi, esse sono pubblicate sotto forma di risoluzione nei documenti delle assemblee plenarie.
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