Convenzione›Parte PRIMA
Art. 11
69 / 101Comitati consultivi internazionali
In vigore dal 15 nov 1977
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(Comitati consultivi internazionali)
70 1. Il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.) è incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni inerenti alle questioni tecniche e d'esercizio specificamente relative alle radiocomunicazioni.
71 Il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) è incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni sulle questioni tecniche d'esercizio e tariffati concernenti la telegrafia e la telefonia.
72 Nell'adempimento dei suoi compiti, ogni Comitato consultivo internazionale deve prestare particolare attenzione allo studio delle questioni e all'elaborazione di raccomandazioni direttamente legate all'istituzione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito regionale e nel campo internazionale.
73 2. I Comitati consultivi internazionali hanno quali Membri:
a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 74 b) ogni azienda privata riconosciuta che, con l'approvazione del Membro che l'ha riconosciuta, domanda di partecipare ai lavori di questi Comitati.
75 3. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato:
a) dall'assemblea plenaria;
76 b) dalle commissioni di studio che costituisce;
77 c) da un direttore, eletto da un'assemblea plenaria e nominato in conformità del Regolamento generale.
78 4. Una Commissione mondiale del Piano e Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtù di decisioni congiunte delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un Piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenti un interesse particolare per i Paesi in via di sviluppo e siano elaborate per ordine di tali Comitati.
79 5. I metodi di lavoro dei Comitati consultivi internazionali sono definiti nel Regolamento generale.
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