Allegato 3
Art. XV
97 / 101Collegamento.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO XV.
(Collegamento).
1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono le disposizioni di cui sopra nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo.
2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo più adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.
Storico versioni
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