Allegato 3
Art. XIII
95 / 101Lasciapassare delle Nazioni Unite.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO XIII.
(Lasciapassare delle Nazioni Unite).
I funzionari dell'Unione hanno il diritto di utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi speciali che saranno conchiusi dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle autorità competenti dell'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-a-xiii