Art. XI · Disposizioni per il bilancio e finanziarie.
Allegato 3

Art. XI

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Disposizioni per il bilancio e finanziarie.

In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO XI. (Disposizioni per il bilancio e finanziarie). 1. Il bilancio di previsione o il progetto di bilancio dell'Unione sarà trasmesso all'Organizzazione delle Nazioni Unite contemporaneamente all'invio ai Membri dell'Unione; l'Assemblea generale potrà fare in merito raccomandazioni all'Unione. 2. L'Unione avrà il diritto d'inviare rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni dell'Assemblea generale o di ogni commissione di detta Assemblea ogni qualvolta il bilancio dell'Unione sarà in discussione.
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