Art. X · Servizi amministrativi e tecnici.
Allegato 3

Art. X

92 / 101

Servizi amministrativi e tecnici.

In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO X. (Servizi amministrativi e tecnici). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che è desiderabile, per utilizzare nel modo più efficace il personale e le risorse disponibili, evitare, entro il limite del possibile, l'istituzione di servizi i cui lavori si facciano concorrenza o si accavallino, e, in caso di necessità, consultarsi per raggiungere tale scopo. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno accordi per quanto riguarda la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-a-x