Art. VIII · Disposizioni riguardanti il personale.
Allegato 3

Art. VIII

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Disposizioni riguardanti il personale.

In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO VIII. (Disposizioni riguardanti il personale). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, quanto più sia possibile, norme, metodi e disposizioni comuni intesi a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale e a facilitare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile il personale. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.
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