Allegato 3
Art. VIII
90 / 101Disposizioni riguardanti il personale.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO VIII.
(Disposizioni riguardanti il personale).
1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, quanto più sia possibile, norme, metodi e disposizioni comuni intesi a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale e a facilitare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile il personale.
2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.
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