Art. VII · Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia.
Allegato 3

Art. VII

89 / 101

Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia.

In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO VII. (Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia). 1. L'Unione conviene di fornire alla Corte internazionale di Giustizia tutte le informazioni che questa potesse chiederle in applicazione dell' del suo Statuto. 2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite autorizza l'Unione a chiedere alla Corte internazionale di Giustizia pareri consultivi sulle questioni giuridiche che rientrano nella sua competenza, nonché sulle questioni concernenti le relazioni mutue dell'Unione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite o con altre istituzioni specializzate. 3. Una richiesta di tal genere può essere rivolta alla Corte dalla Conferenza plenipotenziaria o dal Consiglio amministrativo che agisce in virtù di un'autorizzazione della Conferenza plenipotenziaria. 4. L'Unione, quando chiede un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia, comunica tale richiesta al Consiglio economico e sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-a-vii