Allegato 3
Art. VI
88 / 101Assistenza alle Nazioni Unite.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO VI.
(Assistenza alle Nazioni Unite).
L'Unione conviene di cooperare con le Nazioni Unite, con i loro organismi principali e sussidiari, e di dar loro tutta l'assistenza possibile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, tenendo pienamente conto della situazione particolare di quei Membri dell'Unione che non sono Membri delle Nazioni Unite.
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