Art. II · Rappresentanza reciproca.
Allegato 3

Art. II

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Rappresentanza reciproca.

In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO II. (Rappresentanza reciproca). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà invitata a inviare dei rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tutte le conferenze plenipotenziarie e amministrative dell'Unione; essa sarà parimenti invitata, dopo aver preso i dovuti accordi con l'Unione, a inviare dei rappresentanti per assistere a riunioni di Comitati consultivi internazionali o a tutte le altre riunioni convocate dall'Unione, col diritto di partecipare, senza voto, alla discussione delle questioni che interessano le Nazioni Unite. 2. L'Unione sarà invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a scopo di consultazione sulle questioni di telecomunicazioni. 3. L'Unione sarà invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e del Consiglio di tutela, delle loro commissioni e comitati e a partecipare, senza diritto di voto, alle loro deliberazioni, quando saranno trattati argomenti dell'ordine del giorno, ai quali l'Unione possa essere interessata. 4. L'Unione sarà invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute delle Commissioni principali dell'Assemblea generale nel corso delle quali debbano essere discusse questioni di competenza dell'Unione, e a partecipare, senza diritto di voto, a tali discussioni. 5. Il Segretariato delle Nazioni Unite farà la distribuzione di tutte le relazioni scritte presentate dall'Unione ai Membri dell'Assemblea generale, del Consiglio economico e sociale e delle sue commissioni, e del Consiglio di tutela, secondo i casi. Così pure le relazioni scritte presentate dalle Nazioni Unite saranno distribuite dall'Unione ai suoi Membri.
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