Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 8 nov 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;762#art-1