Art. 9 · LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Art. 9

LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

In vigore dal 12 dic 1985
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1985, N. 710
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675#art-9