Art. 30
LEGGE 12 agosto 1977, n. 675
In vigore dal 22 set 1977
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale".
Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all', commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 6802 e 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 29:
in lire 3.566 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I, II e IV;
e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;
si provvede, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 7.371 miliardi, con le disponibilità del "Conto speciale" di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - MORLINO -
STAMMATI - DONAT-CATTIN
- ANSELMI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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