Art. 28 · LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Art. 28

LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

In vigore dal 15 lug 1986
È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un "Fondo per la mobilità della manodopera", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all' della presente legge. Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all' della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato. I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate. Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" da versare al "Fondo" di cui al primo comma. Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675#art-28