Art. 27 · LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Art. 27

LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

In vigore dal 22 set 1977
I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all' e regionale di cui all', lasciano il luogo di residenza, beneficiano: a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero; b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo di cui ai regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, numeri 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni. Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato una attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera b), verrà corrisposta - oltre al rimborso delle spese di viaggio per se e per i familiari a carico - un'indennità di nuova sistemazione.
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