Art. 4 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 595

Art. 4

LEGGE 8 agosto 1977, n. 595

In vigore dal 11 set 1977
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 1501, 2400, 2401 e 3201 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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