Art. 3 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 573

Art. 3

LEGGE 8 agosto 1977, n. 573

In vigore dal 9 set 1977
All'onere derivante dall'applicazione dell' della presente legge, valutato per il periodo 10 febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - PANDOLFI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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