Art. 16
LEGGE 8 agosto 1977, n. 556
In vigore dal 7 set 1977
All'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente , valutato complessivamente in lire 984 milioni, si farà fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante corrispondente riduzione, complessivamente di pari importo, dei capitoli 104, 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.
Al maggior onere derivante dalle eventuali ulteriori rideterminazioni delle misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, si farà fronte, nell'anno finanziario 1977, con l'aumento dello stanziamento dei capitoli 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il medesimo anno finanziario, cui dovranno corrispondere, sui capitoli 191, 193 e 228, riduzioni di pari importo complessivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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