Art. 15 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

Art. 15

LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

In vigore dal 7 set 1977
Per far fronte alle particolari, rilevanti esigenze organizzative, di produzione e di commercializzazione dei generi di monopolio, determinate dal diverso regime in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli opera attualmente, in armonia con le direttive comunitarie, nonchè degli adempimenti connessi alle fasi di armonizzazione fiscale delle tariffe, e fino a quando non sarà data attuazione alla riforma dell'amministrazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1979, le prestazioni effettivamente rese oltre l'orario di obbligo dal personale dirigente, in servizio presso l'amministrazione medesima, possono essere compensate, in deroga a norme vigenti, anche con le modalità ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1970, n. 483. Il compenso di cui al precedente comma, ragguagliato a mese, si aggiunge, fino al 30 settembre 1978, al trattamento previsto dall', comma primo, della legge 27 dicembre 1973, n. 851. Fermi restando le modalità ed i criteri di attribuzione e di erogazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modificazioni, il premio per l'incremento del rendimento industriale viene determinato in favore del restante personale che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell' della legge 22 luglio 1975, n. 382.
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