Art. 13 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

Art. 13

LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

In vigore dal 7 set 1977
In relazione alle imprescindibili esigenze di servizio ricorrenti presso propri uffici, opifici o stabilimenti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può utilizzare in mansioni di anticamera, di vigilanza o scrittura il personale operaio che a tali mansioni era adibito o era stato adibito prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157. Di tale facoltà l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà avvalersi fino al 31 dicembre 1978.
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