Art. 11 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Art. 11

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni. L'autorizzazione di spesa di cui all', quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l' del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni. I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'ordinario diocesano competente per territorio. In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti. Il collaudo delle opere è effettuato a cura dello Stato.
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