Art. 2
LEGGE 8 agosto 1977, n. 533
In vigore dal 4 set 1977
L' della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:
"È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza".
Storico versioni
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