Art. 4 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Art. 4

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalità previste dall' della legge 27 maggio 1975, n. 166, così come sostituito dall' della presente legge.
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