Art. 25 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Art. 25

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente , al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all', lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato , da aggiornare annualmente. Le somme di cui al primo comma sono destinate: a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali; b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato; c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all' della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione; d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge; e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere. L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.
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