Art. 12 · LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Art. 12

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, già parzialmente corrisposte negli anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria e Sicilia, possono essere saldate in unica soluzione mediante versamento delle residue somme di lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente, alle regioni Calabria e Sicilia. Conseguentemente le residue annualità del corrispondente limite d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera a) dell' della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
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