Art. 17 · LEGGE 4 agosto 1977, n. 517

Art. 17

LEGGE 4 agosto 1977, n. 517

In vigore dal 2 set 1977
All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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