Art. 14 · LEGGE 4 agosto 1977, n. 517

Art. 14

LEGGE 4 agosto 1977, n. 517

In vigore dal 2 set 1977
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-78.
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