Art. 5
LEGGE 22 luglio 1977, n. 426
In vigore dal 29 lug 1977
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANTONIOZZI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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