Art. 3
LEGGE 22 luglio 1977, n. 426
In vigore dal 12 mar 1982
La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all', primo comma, dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.
Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.
Salvo le scritture di personale artistico e tecnico è altresì vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. 1 contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.
Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte
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