Art. 2
LEGGE 22 luglio 1977, n. 426
In vigore dal 29 lug 1977
Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all', primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attività produttiva.
È fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.
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