Art. 5 · LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

Art. 5

LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

In vigore dal 25 apr 1978
Il coefficiente di distanza (d) si ottiene dividendo per cento la distanza ortodromica espressa in chilometri tra: il punto di partenza situato all'interno dello spazio aereo nazionale ed il punto di uscita da tale spazio risultanti dal piano di volo, oppure il punto di ingresso nello spazio aereo nazionale e il punto di ultima destinazione situato all'interno di tale spazio risultanti dal piano di volo, oppure in caso di sorvolo, il punto di ingresso e quello di uscita dallo spazio aereo nazionale risultanti dal piano di volo. La distanza ortodromica di cui al precedente comma è diminuita di 20 chilometri per i decolli e gli atterraggi effettuati nei punti situati all'interno dello spazio aereo nazionale.
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