Art. 14
LEGGE 11 luglio 1977, n. 411
In vigore dal 25 apr 1978
La presente legge entra in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI -
LATTANZIO - STAMMATI
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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