Art. 11 · LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

Art. 11

LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

In vigore dal 25 apr 1978
Il Ministro per i trasporti è competente a decidere su tutte le controversie relative alla tassa e alla soprattassa contemplate nella presente legge. Avverso tale decisione è ammesso ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione medesima.
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